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Inserito il - 12/08/2009 : 15:13:06  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Copyright e Diritto d'autore

Il diritto d'autore è quel diritto riconosciuto dall'ordinamento dello Stato a colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo; in Italia è disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. In ordine di tempo una delle ultime proviene dalla Legge 22 maggio 2004, n. 128.

Opere tutelate
Vengono tutelate tutte le opere creative ("opere dell'ingegno"), in particolare (ma si tratta di un'elencazione esemplificativa e non esaustiva) quelle che siano riconducibili:
alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose (compresi i programmi per elaboratore e le banche dati), sia in forma scritta che orale
alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé
alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia
all'architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico
al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta)
alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche
Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.

Contenuto e durata del diritto d'autore
Si tratta di un istituto relativamente giovane nell'evoluzione del diritto, provenendo maggiormente dalla diffusione della stampa, che consentiva agevoli riproduzioni del materiale concepito da altri. È oggi un argomento centrale del diritto privato, stante la diffusione di nuove forme di comunicazione che facilitano la riproduzione di opere.

Oggetto del diritto d'autore è un bene immateriale, ben distinto dal possesso (od anche dalla proprietà) del mero supporto (cartaceo, fisico, meccanico, magnetico, digitale) sul quale l'opera è fruibile. Il supporto in quanto tale è infatti di proprietà di chi lo acquista (avendone pagato il prezzo per supporto e diritti), ma il diritto d'autore continua a sussitere, perciò il proprietario del supporto non ha facoltà illimitata di utilizzo, bensì solo quelle facoltà di utilizzo che residuano dal diritto immateriale spettante all'autore secondo la legge.

Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il nostro codice civile identifica, un po' cripticamente, in una particolare espressione del lavoro intellettuale.

Contrariamente a quanto spesso argomentato, non sempre disinteressatamente, il diritto sussiste sin dalla creazione, e non vi è obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e sui modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficia costitutiva)

È bene sottolineare che le norme sul diritto d'autore regolano il diritto di:

- pubblicare
- riprodurre
- trascrivere
- eseguire, rappresentare o recitare in pubblico
- comunicare al pubblico, ovvero diffondere tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite e il cavo), compresa la messa a disposizione dell'opera al pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni ondemand)
- distribuire
- tradurre ed elaborare
- noleggiare e dare in prestito

Tutti i diritti elencati sono indipendenti l'uno dall'altro, il che significa che l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri; inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme che in ciascuna delle sue parti.

Il diritto consiste di due elementi fondamentali: in primo luogo, il diritto alla nominalità dell'opera (anche detto diritto morale), per il quale ciò che è stato creato dall'autore deve essere riferito all'autore medesimo, evitando che altri si possa gloriare dell'operato di questi. Secondariamente, il diritto contiene la facoltà di sfruttamento economico. Il primo è strettamente legato alla persona dell'autore e salvo casi particolari tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (meglio sarebbe chiamarlo licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile.

Diritto morale dell'autore
Mira a tutelare la personalità dell'autore e l'attività in cui si materializza la sua creatività. Si specifica in una serie di facoltà:

A) Il diritto d'inedito. È una articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della costituzione.

B) Il diritto alla paternità dell'opera:
L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni (in caso di opera anonima o pseudonima l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione.
L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto dal contratto.
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Il diritto di paternità tutela, oltre a quello dell'autore, anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternità intellettuale.
Dopo la morte dell'autore mantengono tali diritti i discendenti. È il diritto morale che regola la pubblicazione delle opere inedite effettuata dagli eredi dell'autore.

C) Il diritto all'integrità dell'opera. L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita. La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.

D) Diritto di ritirare l'opera dal commercio: il c.d. diritto di pentimento. L'art. 2582 del codice civile prevede che l'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio. Ha l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa.

Diritti di utilizzazione economica
Come si legge all'art.25: i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Nel caso in cui l'opera sia frutto del lavoro di più coautori, si considera come termine sulla vita il coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione dell'opera come un tutt'uno è di settant'anni dalla prima pubblicazione.
Per le opere anonime o pseudonime devono trascorrere settant'anni dalla prima pubblicazione (qualunque sia la forma in cui viene effettuata), se l'autore si rivela o viene rivelato da persone autorizzate, l'opera torna a sottostare alle normali leggi.
In caso di parti di opera, di volumi e/o di opere periodiche, la durata dei diritti decorre dall'anno della pubblicazione.

Delle opere pubblicate da amministrazioni dello Stato, fra le quali sono comprese accademie, ed enti pubblici culturali, ed alle quali sono assimilati gli enti privati senza fini di lucro, va notato che il diritto decade dopo venti anni.

Cosa è possibile utilizzare liberamente?
Esistono alcune opere che possono essere, sotto determinate condizioni, liberamente utilizzate. Ecco alcuni esempi (per un elenco completo si vedano gli artt.65-71 della lette 633/41 che regola il diritto d'autore):
articoli di attualità, economici o politico religiosi, pubblicati in riviste o giornali possono essere riprodotti su altre riviste o giornali purché la riproduzione non sia stata espressamente riservata e vengano indicati
- nome della rivista/giornale
- data e numero della rivista/giornale
- nome dell'autore (se l'articolo è firmato)

discorsi tenuti in pubblico, purché si indichi
- la fonte
- il nome dell'oratore
- la data e il luogo in cui è stato tenuto il discorso

il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, discussione o insegnamento purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e vengano menzionati:
- titolo dell'opera
- autore
- editore
- eventuale traduttore

Estinzione del diritto economico
Il diritto di utilizzo economico si estingue, nella maggior parte degli ordinamenti occidentali, decorso un certo periodo dalla morte dell'autore; pertanto agli eredi è in genere garantito un periodo di tutela di questo diritto che solitamente copre un tempo equivalente ad una o due generazioni. Attualmente tale tutela nella maggior parte dei paesi occidentali (tra cui l'Italia) è di settantacinque anni dalla morte dell'ultimo dei coautori dell'opera. Il diritto morale non si estingue mai, sempre restando da riferirsi all'autore, in qualunque tempo, la titolarità creativa dell'opera.

Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica.

Libere utilizzazioni
Nell'ordinamento italiano non esiste in concetto di Fair Use, tipico del sistema a copyright, ma esistono il meccanismo delle "libere utilizzazioni" o "limitazioni dei diritti".

Diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore: diritti relativi al ritratto
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso del soggetto tranne quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può essere messo in commercio o esposto se pregiudica l'onore, la reputazione o comunque il decoro della persona ritratta.

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