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 Misure urgenti per l'approvvigionamento di gas
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admin
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Inserito il - 31/01/2006 : 11:48:47  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Misure urgenti per l'approvvigionamento di gas naturale


°°°°°°° NOTIZIE DAL GOVERNO 31 gennaio 2006 °°°°°°

La newsletter di http://www.governo.it
Il sito del Governo italiano con news, dossier,
banche dati e tutti i link alle Istituzioni




IN QUESTO NUMERO

- Misure urgenti per l'approvvigionamento di gas naturale
- Procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille
- Nuova legge sull'affidamento condiviso dei figli
- Informazioni sul "bonus bebè"
- Approvata legge contro la pedofilia e la pedopornografia
- Privacy: le regole per le società di recupero crediti


--===ooo0ooo===--

MISURE URGENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS NATURALE
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 24 gennaio scorso, ha approvato il decreto
legge 25 gennaio 2006, n. 19 recante "Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento
di gas naturale". Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26
gennaio scorso, dispone misure temporanee per contenere i consumi di gas naturale
nel settore termoelettrico e fronteggiare l'attuale congiuntura critica dovuta ad
eccezionali fattori climatici e di difficoltà di approvvigionamento dalla Russia. Il decreto
legge consente, in via eccezionale, fino al 31 marzo 2006, l'utilizzo di impianti ad olio
combustibile, oggi non operativi, con una deroga temporanea ai vincoli per le emissioni
in atmosfera e con la previsione di misure compensative sul piano ambientale. Il 25
gennaio il Ministro delle Attività Produttive ha inoltre firmato il decreto "Norme transitorie
delle temperature dell'aria nei diversi ambienti e di durata massima giornaliera" che
prevede l'abbassamento della temperatura del riscaldamento di un grado, salvo le
eccezioni in ospedali, cliniche, case di cura, centri sociali per anziani, scuole, asili nido,
e i termosifoni accesi per un'ora in meno.Con l'effetto combinato dei due provvedimenti
si potranno risparmiare dai 30 ai 45 milioni di metri cubi di gas al giorno.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/gas_emergenza/index.html

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PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2006 la circolare del 20
gennaio scorso che, al fine di semplificare l’istruttoria amministrativa e tecnica delle
domande che annualmente pervengono alla Presidenza del Consiglio, chiarisce alcuni
aspetti del procedimento per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF,
devoluta alla diretta gestione statale. Sono ammessi alla ripartizione della quota
dell’otto per mille gli interventi straordinari diretti alle seguenti finalità: fame nel mondo,
calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali. Possono
accedere alla ripartizione: le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti
pubblici e privati. Le richieste di contributo devono essere presentate, entro il 15 marzo
2006, in duplice copia, di cui una sola in bollo e indirizzate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo via della
Mercede n. 9 00187 Roma.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ottopermille/index.html

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NUOVA LEGGE SULL'AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI
Nella seduta del 24 gennaio scorso, le Commissioni riunite Giustizia e Infanzia hanno
approvato in sede deliberante il disegno di legge "Disposizioni in materia di separazione
dei genitori e affidamento condiviso dei figli". Il provvedimento riconosce al figlio minore,
in caso di separazione dei genitori, il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo. La
potestà sui figli sarà quindi esercitata in comune da tutti e due i genitori. Le decisioni di
maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione, salute) saranno assunte di comune
accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione sarà presa dal giudice. Il giudice può comunque disporre
l'affidamento dei figli ad un solo genitore quando l'affidamento all'altro venga valutato come
contrario all'interesse del minore. Le disposizioni della nuova legge si applicano anche in
caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/affido_condiviso/index.html

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INFORMAZIONI SUL "BONUS BEBE'"
Il 26 gennaio 2006 è iniziato l'invio delle lettere ai bambini nati o adottati nell'anno 2005 per
la riscossione del bonus. Quest'anno sono state infatti cambiate le modalità della
riscossione del cosiddetto bonus bebè rispetto a quelle utilizzate per i nati nel 2004. La
Finanziaria del 2006 ha istituito un fondo di 1.140 milioni di euro per la realizzazione di
interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico.
In particolare viene disposta l'erogazione di un bonus di 1.000 euro a chi esercita la potestà
sui figli secondo i seguenti criteri: per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005; per ogni
figlio nato secondo o ulteriore per ordine di nascita, o adottato nell'anno 2006. Per quanto
riguarda i requisiti richiesti, ha diritto alla riscossione dell'assegno la persona che: esercita
la potestà sui figli; è cittadino italiano o comunitario; è residente in Italia; appartiene a un
nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro. Il requisito del
reddito deve essere autocertificato da chi esercita la potestà sui figli. Per i nati nel 2005 il
periodo di riscossione presso l'ufficio postale indicato nella lettere è dal 15 febbraio al 29
aprile 2006. Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero verde 800.863.223.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/bebe_bonus/index.html

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APPROVATA LEGGE CONTRO LA PEDOFILIA E LA PEDOPORNOGRAFIA
La Commissione Giustizia della Camera ha approvato definitivamente, nella seduta del 23
gennaio scorso, il disegno di legge governativo sulle misure di contrasto alla pedofilia ed alla
pedopornografia on line. Il provvedimento prevede l'interdizione perpetua dall'attività nelle
scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori
per le persone condannate per questo tipo di reati e l'esclusione del patteggiamento per i
reati di sfruttamento sessuale. Con l'intento di dotare la magistratura e le forze dell'ordine di
strumenti sempre più efficaci per contrastare il fenomeno degli abusi sessuali sui minori e
dello sfruttamento di questi nella diffusione di materiale pornografico, la legge estende la
protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età; amplia la
nozione di pornografia infantile ed il suo ambito; individua elementi costitutivi del reato di
sfruttamento sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati dell'Unione. Presso il Ministero
dell'Interno viene inoltre costituito il Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia
minorile su Internet, con il compito di raccogliere segnalazioni, anche provenienti
dall'estero, sull'andamento del fenomeno su rete. Vengono previste altresì iniziative finalizzate
ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via internet: tra
queste ha particolare rilievo un sistema di controllo e disattivazione di mezzi informatizzati di
pagamento, carte di credito ed altro.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/lotta_pedofilia/index.html

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PRIVACY: LE REGOLE PER LE SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento con il quale
ha prescritto alle società di recupero crediti e a quanti svolgono tale attività direttamente,
le misure alle quali attenersi per non incorrere in illeciti e per rispettare i principi posti a
tutela dei diritti dei cittadini. Queste, in sintesi, le prescrizioni del Garante. Non sono
ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il
pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni
relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato ed esercitare
indebite pressioni su quest'ultimo. Non si deve far riscorso a telefonate preregistrate
perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza
di una sua eventuale condizione di inadempienza. Illecita è pure l'affissione di avvisi di
mora sulla porta di casa, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati
personali dell'interessato ad una serie indeterminata di soggetti. Non si deve inoltre
rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può
accadere con l'utilizzo di cartoline postali o con l'invio di plichi recanti all'esterno la
scritta "recupero crediti" o formule simili.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/privacy_recupero_crediti/index.html


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