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Inserito il - 29/09/2010 : 11:11:51
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Operativa l’esenzione dal canone Rai per gli ultrasettantacinquenni
A partire dal 2008, i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46, senza conviventi, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento Rai per la televisione che si possiede nella casa di residenza.
Se già è stato effettuato il versamento del canone, si possono recuperare gli importi versati mediante la presentazione di una istanza di rimborso. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/E del 20 settembre 2010, fornisce tutti i chiarimenti. Obiettivo della norma, tutelare le persone anziane che si trovano in condizioni di disagio socio economico.
Chi chiede l’agevolazione, deve: aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno); non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio; avere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (pari ad euro 6.713,98). Nel calcolo non vanno inseriti i redditi esenti da irpef, come pensioni di guerra, pensioni erogate a invalidi civili.
Modalità di richiesta del beneficio
Per poter fruire dell’esenzione gli interessati devono compilare, utilizzando il modello allegato alla circolare, pubblicato anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti dalla norma agevolativa.
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio. Chi invece ne usufruirà a partire dal secondo semestre dell’anno potrà presentarla entro il 31 luglio (data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre), e, per il 2010, entro il prossimo 30 novembre. Per le annualità successive i contribuenti potranno utilizzare l’agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni, purchè rimngano in possesso dei requisiti.
I contribuenti che attivano nel corso dell’anno per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, devono inviare la dichiarazione entro 60 giorni.
Per quanto riguarda i rimborsi, chi ha già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010 può chiedere il rimborso presentando l’apposito modello, disponibile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o sul sito internet, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti.
Gli interessati possono chiedere assistenza ed informazioni sulle modalità di compilazione dei moduli e sulla sussistenza dei requisiti al numero 848800444 e presso gli uffici dell’Agenzia.
Sulle dichiarazioni presentate possono essere effettuati controlli, anche a campione, volti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati, e applicate le sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.
La sanzione amministrativa, invece, è di importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità evasa, che si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/canone_rai/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/canone_rai/CIRCOLARE_46.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/canone_rai/Legge_31_08.pdf
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