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 I produttori di sigarette sono responsabili danni
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Inserito il - 15/01/2010 : 10:39:46  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Cassazione italiana: i produttori di sigarette sono responsabili per i danni

14 gennaio 2010

Chi produce sigarette è responsabile dei danni che queste provocano alla salute, anche se chi le acquista è ben consapevole dei danni stessi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, come ha annunciato oggi il Presidente del Codacons, Carlo Rienzi, nel corso dell'evento organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nella ricorrenza del quinquennale dell'entrata in vigore della Legge “antifumo”.

La Cassazione, con la Sentenza n. 26516 (Sezione Terza Civile, Presidente G.B. Petti, Relatore A. Segreto), si è pronunciata in merito alla vertenza di un fumatore che ha chiamato in giudizio la Bat Italia spa e i Monopoli di Stato, chiedendo loro il risarcimento dei danni derivanti dall'ingannevolezza della dicitura “lights” ed “extra lights” apposte sui pacchetti di sigarette, diciture che lo avevano spinto a cambiare prodotto e aumentare il consumo di tabacco nella convinzione indotta che le sigarette in questione fossero meno dannose per la salute.

Si legge nella sentenza: “l'art.2050 c.c. statuisce che: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Non vi è base normativa per limitare tale forma di responsabilità solo al momento produttivo. Se, infatti, l'attività ha ad oggetto la realizzazione di un prodotto destinato alla commercializzazione e poi al consumo, la caratteristica di “pericolosità” può riguardare anche tale prodotto, indipendentemente dal punto che esso sia altamente idoneo a produrre danni non nella fase della produzione o della commercializzazione, ma nella fase del consumo.

Infatti ove l'attività considerata sia quella della produzione finalizzata al commercio e quindi all'uso da parte del consumatore, è ovvio che, se quella attività sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo, tale attività debba per sua natura definirsi pericolosa, tanto più se il pericolo invocato sia quello conseguente all'uso tipico e normale di quel prodotto e non ad uso anomalo”.

Non solo. Per i giudici i produttori sono responsabili anche se il fumatore è consapevole dei rischi legati al fumo. Si legge nella sentenza: “la pretesa conoscenza del rischio e della pericolosità del prodotto-sigaretta da parte del consumatore-fumatore (pur potendo portare al rigetto della domanda risarcitoria) non è idonea ad escludere la configurabilità della responsabilità del produttore ai sensi dell'art. 2050 c.c.. Tale norma prescinde dal comportamento del soggetto danneggiato e la fattispecie si perfeziona sulla base del solo esercizio dell'attività pericolosa senza l'adozione delle misure idonee ad evitare il danno”.

Fonte: salute.agi.it


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