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 Deposito legale obbligatorio per i siti Web?

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V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
admin Inserito il - 14/05/2004 : 11:47:36
Deposito legale obbligatorio per i siti Web?


by Paolo Attivissimo


Sta facendo molto discutere una legge che apparentemente richiede il
deposito legale obbligatorio di una copia di tutti i siti Web. Una delle
prime segnalazioni è giunta da un articolo di PC Self:

http://www.pcself.com/primopiano/04/05/0015.html



L'idea è talmente balzana che molti l'hanno presa per una bufala o per
un pesce d'aprile decisamente stantio. Purtroppo la legge citata
dall'articolo esiste realmente: è la legge 106/2004 del 15 aprile 2004,
intitolata "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati all'uso pubblico" e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004 e in vigore dal 12/5/2004 (cercate
sotto "Serie Generale"):

http://www.gazzettaufficiale.it/

Il testo è reperibile anche qui:

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm

In estrema sintesi, la nuova legge prevede un deposito obbligatorio,
denominato "deposito legale", dei "documenti destinati all'uso pubblico
e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il
loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione". Lo
scopo è " costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione
editoriale".

Rientrano nell'obbligo i documenti "prodotti totalmente o parzialmente
in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non
diffusi in ambito esclusivamente privato". Sono inclusi anche i
documenti pubblicati su Internet, e in particolare " q) documenti
diffusi su supporto informatico; r) documenti diffusi tramite rete
informatica". E mi sembra abbastanza plausibile che un sito Web sia un
"documento", essendo composto da pagine, testo e immagini esattamente
come un libro.

Fra i soggetti obbligati ci sono anche "l'editore o comunque il
responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica" e
"il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti
editoriali similari". Quindi il testo della legge sembrerebbe indicare
che tutti, ma proprio tutti, debbano depositare copia dei propri siti
Web. Sembrerebbero compresi anche i siti amatoriali che contengono
semplicemente testi personali, blog e foto del proprio gatto.

Chi non rispetta la legge "è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a
quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro."

Panico generale? Nuovo decreto Urbani? Non è detto. Ci sono infatti due
considerazioni che, pur non essendo io esperto in legge, mi inducono a
non agitarmi più di tanto.

La prima è che l'articolo 5 prevede un regolamento attuativo, da emanare
"entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge",
che verrà redatto dopo aver consultato "le associazioni di categoria
interessate" (almeno così dice la legge). Questo regolamento definirà le
modalità di applicazione pratica della legge e, cosa più importante, "i
casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti". Quindi
esiste già nell'impianto della legge la possibilità che il regolamento
dica che i siti amatoriali sono esonerati.

Fra l'altro, il problema non riguarda soltanto i siti amatoriali:
riguarda anche le aziende, i cui siti offrono "documenti" (brochure,
manuali, eccetera) che vengono aggiornati in continuazione per ovvie
ragioni tecniche: la facilità di aggiornamento è proprio il pregio del
Web. Appioppare alle aziende l'onere di inviare copia di interi
mega-siti, con tanto di relativi continui aggiornamenti, è semplicemente
demenziale. Spero che il legislatore si sia documentato un attimo prima
di prendere in mano penna e calamaio per legiferare. I tempi della carta
assorbente e del ciclostile sono finiti, forse qualcuno non l'ha ancora
capito.

La seconda considerazione è che l'articolo 7, quello delle sanzioni,
dice che la sanzione si basa sul "valore commerciale del documento,
aumentato da tre a quindici volte". Ma un sito amatoriale non ha un
valore commerciale: ne ha certamente uno affettivo, ma chiamarlo
"commerciale" mi sembra difficile. E se il valore è zero, è chiaro che
zero moltiplicato per tre o quindici fa sempre zero.

Per il momento, insomma, non è il caso di correre in strada e gridare
allo scandalo. E' giusto che se ne parli, in modo che magari le
considerazioni pratiche giungano anche alle orecchie di chi stila questi
provvedimenti lunari, ma aspettiamo il regolamento attuativo prima di
disperarci. Nel frattempo, conserviamo i nostri polmoni per gli scandali
veri.

Ciao da Paolo.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
(C) 2004 by Paolo Attivissimo (www.attivissimo.net).




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